Danno da vacanza rovinata: ne risponde anche il tour operator?

Danno da vacanza rovinata: ne risponde anche il tour operator?
30 Luglio 2018: Danno da vacanza rovinata: ne risponde anche il tour operator? 30 Luglio 2018

Con la sentenza n. 17724/2018, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul danno non patrimoniale da vacanza rovinata.

Nel caso di specie, due persone avevano citato in giudizio un tour operator, deducendo di aver acquistato presso una locale agenzia di viaggi un pacchetto vacanze “tutto compreso” predisposto dalla predetta società.

In particolare, gli attori avevano chiesto il risarcimento per i danni subiti a causa della perdita del loro bagaglio e della conseguente anticipazione forzata della partenza.

Il Giudice di Pace adito aveva accolto solo parzialmente la loro domanda e questi avevano quindi impugnato la sentenza di fronte al Tribunale competente.

Quest’ultimo, però, aveva respinto l’appello principale, accogliendo invece quello incidentale del tour operator, che aveva chiesto la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di prime cure.

I danneggiati erano ricorsi quindi per cassazione, lamentando l’inosservanza dei doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto di viaggio e rivendicando il diritto a vedersi risarciti “per gli effetti negativi sulla vacanza a causa del mancato recupero del proprio bagaglio”.

La Corte di Cassazione ha dapprima individuato la normativa applicabile all’epoca dei fatti nel d.lgs. 111/95, attuativo della direttiva n. 90/314/CEE, che ha regolamentato l’ipotesi del "viaggio vacanza tutto compreso" ovvero con “scopo di piacere”, con la conseguente "essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione del preminente scopo vacanziero (cfr. Cass. 16315/2007)”.

In base al predetto decreto legislativo, pertanto, "l’organizzatore o venditore di un pacchetto turistico, (…) è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi (come il vettore, nella specie), salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi (cfr. Cass. 5531/2008); (…) sia il venditore che l’organizzatore di viaggi "tutto compreso" rispondono del danno patito dal viaggiatore, in conseguenza del fatto illecito del terzo della cui opera si siano avvalsi, non a titolo di colpa "in eligendo" o "in vigilando", ma in virtù della sola assunzione legale del rischio per i danni che possano accadere al viaggiatore (cfr. Cass. 22619/2012; e, già in precedenza, Cass. 25369/2009)”.

La Corte ha poi ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso relativo alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, “non risultando affatto esaminato il disagio e la ripercussione negativa che la perdita del bagaglio, ritrovato soltanto dopo circa 15 giorni da quando doveva essere riconsegnato, ebbe sulla prosecuzione del periodo di vacanza che i ricorrenti avevano organizzato in altra località”.

Per queste ragioni la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale, anche al fine di valutare “la domanda di risarcimento di tale pregiudizio non patrimoniale, alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede ed (…) dell’importanza del danno, fondata sul bilanciamento del principio di tolleranza delle lesioni minime e della condizione concreta delle parti".

 

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